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Lo Statuto

Decreto rettorale, 31 maggio 2011, n. 454 – prot. n. 35347

Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali denominato “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli”.

 

IL RETTORE

  • VISTO l’art. 28 bis dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
  • VISTO il Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio di beni culturali emanato con decreto rettorale, 13 ottobre 2010, n. 1033;
  • VISTA la proposta di trasformazione del Centro Studi “Istituto Papirologico G. Vitelli” in Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali mantenendo la denominazione “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli” presentata dal Comitato di Direzione con nota del Direttore del Centro in data 3/3/2011;
  • VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico rispettivamente del 29/04/2011 e dell’11/05/2011;

 

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto è costituito il Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali denominato “Istituto Papirologico Girolamo Vitelli” con autonomia amministrativa, contabile e di spesa.
Il Centro è disciplinato dal seguente Statuto:

 

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1 - Costituzione

E’ costituito, come “Centro di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali” in trasformazione del preesistente “Centro Studi”, l’Istituto Papirologico “Girolamo Vitelli”, di seguito denominato Centro, in armonia con l’articolo 28 bis dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, con il decreto rettorale n. 1033 del 13 ottobre 2010 relativo al Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali e con il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 
Il Centro gode di autonomia scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile.

 

Articolo 2 - Finalità

Sono finalità del Centro: 

  1. pubblicare il materiale papiraceo e i reperti di proprietà del Centro e quelli di sua competenza conservati in Egitto;
  2. reperire, conservare, restaurare e studiare il materiale papiraceo e altri reperti che presentano problemi scientifici similari, anche attraverso l’organizzazione di campagne di scavo in Egitto e nelle aree ad esso correlate, e la gestione di fondi museali;
  3. assicurare agli specialisti del settore la fruizione del materiale ivi depositato;
  4. organizzare e curare una biblioteca altamente specializzata aperta a tutti gli studiosi interessati e agli studenti della Facoltà di Lettere;
  5. promuovere lo studio dei papiri e degli altri materiali documentari provenienti dall’Egitto o dalle aree vicine ad esso correlate, nonché delle tecniche librarie e archivistiche connesse, anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni, seminari, incontri di studio;
  6. organizzare e svolgere attività a vari livelli, anche mediante l’assegnazione di borse di studio;
  7. promuovere l’alta formazione attraverso la collaborazione con Facoltà, Dipartimenti e Centri di ricerca nazionali e internazionali, nonché l’organizzazione di corsi di dottorato e di scuole di dottorato;
  8. partecipare o costituire, previo assenso degli Organi di Governo dell’Università, consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, attraverso accordi e convenzioni;
  9. istituire gruppi di ricerca presso istituzioni pubbliche o private italiane o straniere per lo svolgimento di propri programmi di ricerca.

 

CAPO II – ORGANIZZAZIONE

 

Articolo 3 - Organi

Sono organi del Centro: 

  1. il Direttore
  2. il Comitato di gestione
  3. il Consiglio scientifico.

 

Articolo 4 - Il Direttore

Il Direttore del Centro è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento dei Centri di Ateneo per la valorizzazione e lo studio dei beni culturali, tra i professori e i ricercatori in servizio presso la Facoltà di Lettere e Filosofia afferenti all’ambito disciplinare della papirologia o ad altri ambiti disciplinari ad essa collegati. 
Il Direttore dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta consecutivamente. 

 

Articolo 5 - Funzioni del Direttore

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

  1. rappresenta il Centro;
  2. presiede il Comitato di gestione e il Consiglio scientifico;
  3. svolge funzioni generali di coordinamento e promozione delle attività del Centro;
  4. sottopone all’approvazione del Comitato di gestione il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  5. stipula contratti;
  6. adotta atti urgenti e indifferibili, di competenza del Comitato di gestione, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità, riferendone al suddetto Comitato nella riunione immediatamente successiva;
  7. può nominare fra i membri del Comitato di gestione un vice-direttore con il compito di coadiuvarlo e sostituirlo in caso di sua assenza;
  8. provvede a dare esecuzione alle delibere del Comitato di gestione adottando i relativi atti.

 

Articolo 6 - Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Dipartimento che ha promosso la costituzione del Centro, ed è costituito da:

  1. Il Direttore che lo presiede;
  2. Quattro membri scelti fra i docenti e i ricercatori dell’Università di Firenze.

I componenti del Comitato di gestione durano in carica quattro anni.

 

Articolo 7 - Compiti del Comitato di gestione

Il Comitato di gestione:

  1. definisce le linee di azione del Centro, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Consiglio scientifico;
  2. approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale;
  3. approva il programma di attività del Centro, predisposto dal Direttore sentito il Consiglio scientifico;
  4. stabilisce i criteri generali di utilizzo del personale, dei mezzi e delle attrezzature a disposizione del Centro;
  5. stabilisce i criteri generali per la stipula di convenzioni con i Dipartimenti e le Facoltà dell’Ateneo e con altri enti per lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione;
  6. approva, previo assenso degli Organi di Governo dell’Ateneo, gli accordi e le convenzioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. h;
  7. delibera lo statuto interno e le sue modifiche in modo da garantire e disciplinare la pubblica fruizione anche da parte di ricercatori esterni;
  8. può dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.

 

Articolo 8 - Il Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è l’organo di consulenza scientifica del Centro ed è presieduto dal Direttore. E’ nominato dal Comitato di gestione, su proposta del Direttore, ed è costituito da sei studiosi italiani e/o stranieri di chiara fama in materie di competenza del Centro.
I componenti del Consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati. 

 

Articolo 9 - Compiti del Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico determina le linee scientifiche di azione del Centro, verifica periodicamente l’attuazione dei programmi scientifici e fornisce i pareri e le indicazioni previste negli articoli precedenti.
Il Consiglio scientifico si riunisce almeno una volta l’anno e le delibere sono assunte a maggioranza. 

 

Articolo 10 - Risorse Finanziarie

I fondi a disposizione del Centro sono costituiti da:

  1. dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;
  2. fondi straordinari provenienti dall’Università degli Studi di Firenze e da altri enti pubblici e privati a titolo di liberalità;
  3. fondi ottenuti per lo svolgimento di specifici programmi di ricerca;
  4. fondi ottenuti sulla base di convenzioni, accordi, ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
  5. contributi ricevuti da dipartimenti ed altri enti per lo svolgimento di ricerca all’interno del Centro;
  6. contributi volontari e atti di liberalità.  

 

Articolo 11 - Modifiche allo Statuto

Possono assumere l’iniziativa per la modifica del presente Statuto, ferme restando le competenze previste dallo Statuto di Ateneo in relazione all’approvazione dei regolamenti di Ateneo e delle singole strutture:

  1. Il Rettore
  2. Il Senato Accademico
  3. Il Direttore
  4. Il Comitato di gestione a maggioranza dei suoi componenti.

 

Articolo 12 - Controlli

In caso di insanabile conflitto tra gli organi del Centro, irregolarità della gestione amministrativa e contabile, di risultati di gestione in disavanzo, ovvero, nel caso in cui i programmi scientifici risultassero in contrasto con le finalità istituzionali dell’Ateneo e/o del Centro di cui al precedente art. 2, il Rettore può, sentito il Senato Accademico, nominare un Commissario straordinario che assuma tutte le funzioni proprie degli organi del Centro.
La nomina del Commissario straordinario dovrà essere a tempo determinato per il periodo strettamente necessario a ricondurre le attività del Centro.

 

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie

Nelle more dell’insediamento degli organi previsti nel presente statuto i relativi poteri continuano ad essere esercitati dagli organi esistenti.

 

Firenze,31 maggio 2011

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Vincenzo De Marco

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

 

 

Ultimo aggiornamento

08.02.2021

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